REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI

SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE

(DiSBA)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Il regolamento disciplina le funzioni e le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate (DiSBA), d’ora in avanti denominato Dipartimento, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell’art. 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo.

Art. 2 – Finalità del Dipartimento

  1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e l’erogazione della ricerca, della didattica e delle attività formative nei campi della Anatomia Patologica, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia  Generale, Chirurgia  dei Trapianti,  Diagnostica per Immagini e Radioterapia , Scienze Fisiche, Istologia, Medicina Legale,anatomia umana normale,  scienze mediche veterinarie,  scienze infermieristiche e scienze tecniche mediche applicate.
  2. Alle attività di cui sopra contribuiscono le competenze dei settori scientifico-disciplinari (SSD) riportati nel decreto del Rettore n. 3566 del 12.11.2012 istitutivo del Dipartimento, che può essere modificato con delibera del Consiglio di Dipartimento da sottoporre agli organi competenti dell’Università.
  3. Il Dipartimento svolge l’attività didattica mediante la partecipazione, l’attivazione e l’organizzazione di Corsi di Studio,  Corsi Master di I e II livello,  Corsi di Specializzazione, le Scuole di Dottorato, i Corsi di Dottorato  nonché i corsi di perfezionamento cui il Dipartimento partecipa nell’ambito della Scuola, o interdipartimentali o interscuola.
  4. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l’autonomia dell’insegnamento e della ricerca, nell’ambito delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall’art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento ha il potere di richiedere al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori esclusivamente nei settori di riferimento previsti nell’ambito del Dipartimento.
  5. Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica nel campo delle scienze biomediche avanzate e ne coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l’autonomia di ricerca di ogni singolo docente e ricercatore.
  6. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l’esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
  7. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 3 e 4 il Dipartimento:
    1. elabora annualmente, secondo le modalità di cui all’art. 5, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio;
    2. valuta annualmente, in relazione all’attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
    3. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedimentali e organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all’art. 20 della L. 241/90.
  8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività a esse correlate e accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.
  9. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l’esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
  10. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento si articola in Sezioni costituite contestualmente alla sua istituzione, secondo quanto sancito dall’art. 29 punto 7 dello Statuto, che al momento sono le seguenti: Anatomia Patologica e Citopatologia; Cardiologia e Cardiochirurgia; Chirurgia generale, dei Trapianti e d’Urgenza; Diagnostica per Immagini, Radioterapia, Neuroradiologia e Fisica Medica; Medicina Legale,istologia e anatomia. Il Consiglio di Dipartimento può istituire delle nuove Sezioni con apposita delibera del Consiglio approvata con maggioranza qualificata. Le Sezioni sono unità organizzative semplici senza autonomia finanziaria che aggregano risorse professionali, strumentali e tecnologiche, assicurando l’organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e criteri definiti nell’ambito del Dipartimento. Ogni Sezione può nominare al suo interno e con modalità autonome un Responsabile che ne coordina le attività. Il numero di afferenti a ciascuna Sezione deve essere almeno pari al 10% dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. Ciascun membro del Consiglio di Dipartimento può afferire a una sola sezione.

 

Art. 3 – Autonomia

  1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
  2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
  3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell’utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 4 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore a esso afferente nel rispetto della normativa vigente, fermo restando il principio di cui all’art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell’Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L’assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori a esso afferenti.

Art. 5 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

  1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
  2. A seguito dell’approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi.

Art. 6 – Professori, ricercatori e studenti

  1. I Professori e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento al momento della sua costituzione sono riportati nel decreto del Rettore n. 3566 del 12.11.2012 istitutivo del Dipartimento.
  2. Le successive afferenze avvengono secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, previo parere obbligatorio del Consiglio di Dipartimento. Il Dipartimento esprime parere sulla base del curriculum vitae del richiedente, della congruità degli interessi scientifici del richiedente con quelli del Dipartimento e dell’esistenza di spazi e risorse adeguate ad ospitare le attività di ricerca del richiedente.
  3. Il Dipartimento può ospitare professori e ricercatori di Università e altri Enti pubblici e privati italiani e stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca e/o sviluppo e di didattica. Tale ospitalità potrà essere prevista e regolamentata da specifiche convenzioni con gli Enti di appartenenza dei professori e ricercatori ospiti e, nel caso di spazi messi a disposizione, dovranno eventualmente prevedere oneri aggiuntivi. In ogni caso, si dovrà prevedere che le suddette attività risultino ufficialmente svolte presso il Dipartimento, che i professori o ricercatori ospiti siano coperti dalle necessarie polizze assicurative e che eventuali pubblicazioni o comunicazioni a congressi rechino la co-affiliazione al Dipartimento.
  4. Il Dipartimento ospita giovani ricercatori in formazione (Dottorandi, Specializzandi, Assegnisti, Visiting Scientists). L’ammissione al Dipartimento di Visiting Scientists è deliberata dal Consiglio di Dipartimento sulla base della proposta di un docente o ricercatore afferente al Dipartimento che svolgerà, per tutto il periodo della permanenza del giovane ricercatore, la funzione di tutore. Il tutore è responsabile dell’istruzione del giovane ricercatore e garantisce il rispetto e l’osservanza delle norme di sicurezza.
  5. Analogamente a quanto previsto per i giovani ricercatori in formazione, il Dipartimento ospita studenti per la preparazione di tesi di laurea e per lo svolgimento di tirocini. Tutti gli studenti che operano nelle strutture del Dipartimento per queste attività sono affidati ad un tutore che è responsabile della loro istruzione e garantisce il rispetto e l’osservanza delle norme di sicurezza. Il tutore è tenuto a comunicare al Direttore il nominativo degli studenti ed il periodo di permanenza nelle strutture dipartimentali per la preparazione di tesi di laurea e per lo svolgimento di tirocini. Altresì, il Dipartimento ospita giovani neolaureati volontari secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento di Ateneo, attivando tutte le procedure possibili per l’ottenimento di fondi tesi alla promozione di tali iniziative scientifiche.

Art. 7 – Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico, amministrativo assegnato al Dipartimento, in considerazione della stretta connessione tra attività di ricerca, didattica e di servizio, contribuisce, secondo le proprie competenze e capacità, alle varie attività tecniche e amministrative, ovvero attività tecniche di supporto alla ricerca e alla didattica, amministrazione, inclusi contabilità e bilancio, segreteria didattica, segreteria scientifica, manutenzione delle apparecchiature e applicazione delle norme di sicurezza.

Art. 8 – Organizzazione dipartimentale

1. L’organizzazione del Dipartimento è finalizzata ad una efficace e tempestiva azione amministrativa che agevoli tutte le attività del Dipartimento, secondo le disposizioni del Direttore, le deliberazioni degli organi di governo dipartimentali e nel rispetto delle norme e dei regolamenti, ispirandosi a principi di massima economicità, trasparenza ed efficienza.

Art. 9 – Strutture e attrezzature

  1. Il Dipartimento ha sede nel Policlinico Federico II situato nell’area di Cappella Cangiani, negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione. Gli spazi disponibili potranno essere modificati per successive assegnazioni da parte degli Organi di governo dell’Università.

  1. La destinazione d’uso dei locali potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle vigenti norme.
  2. I locali sono affidati ai professori e ricercatori con delibera del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di trasferimento ad altro dipartimento o cessazione dal servizio di professori e ricercatori, i locali a loro affidati ritornano nella disponibilità del Dipartimento nella persona del Direttore pro tempore. Il Consiglio di Dipartimento ne dispone, con opportuna delibera, l’eventuale nuova destinazione d’uso e/o l’affidamento ad altro docente o ricercatore.
  3. I locali d’uso comune del Dipartimento, come ad esempio biblioteca, aule, laboratori didattici, segreteria amministrativa e sale riunioni, sono affidati al Direttore pro-tempore o suo delegato che può essere anche personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.
  4. Il Dipartimento utilizzerà criteri di verifica e ridistribuzione su base periodica degli spazi, in base alle esigenze, alle disponibilità e a opportune valutazioni delle attività e  della produttività, garantendo ad ogni docente ad esso afferente gli spazi necessari per l’esercizio effettivo delle attività di ricerca, formative e di consulenza.
  5. Il patrimonio di attrezzature e di beni materiali a disposizione del Dipartimento è quello risultante dai libri patrimoniali.

Art. 10 – Organi del Dipartimento

  1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
    1. il Consiglio del Dipartimento;
    2. il Direttore del Dipartimento;
    3. la Giunta del Dipartimento.
  2. Ai predetti organi sono attribuiti i poteri e i compiti definiti dallo Statuto di Ateneo.
  3. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la governance complessiva, il Consiglio di Dipartimento o la Giunta di Dipartimento possono assegnare ai propri componenti specifiche funzioni e responsabilità.

Art. 11 – Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio è l’organo d’indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
  2. In particolare, il Consiglio:
    1. promuove le attività del Dipartimento;
    2. formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l’assegnazione di risorse finalizzate all’indizione di concorsi di ricercatore di cui alle lett. a) e b) dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/10 e per l’attivazione di procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia;
    3. propone l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio, l’istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei; l’istituzione di Scuole di Specializzazione con l’obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge; l’istituzione di corsi di Master universitari, che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio;
    4. assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore a esso afferente nel rispetto della normativa vigente, nonché del principio di cui all’art. 11 comma 1 dello Statuto in base al quale i professori e ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell’Ateneo;
    5. fissa i criteri generali per l’uso dei fondi disponibili, in considerazione delle necessità delle singole e specifiche aree scientifico-disciplinari o di gruppi culturali omogenei eventualmente costituiti all’interno del Dipartimento, nonché per l’utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;
    6. decide sulla gestione e sulla finalizzazione delle risorse assegnate e acquisite;
    7. approva annualmente il piano e/o i piani di ricerca, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati

dell’attività di ricerca;

  1. approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento e d’interesse delle singole e specifiche aree scientifico-disciplinari o gruppi culturali omogenei eventualmente presenti all’interno dello stesso;
  2. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto dell’Ateneo e dai Regolamenti.

Art. 12 – Composizione del Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
    1. i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
    2. il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
    3. i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori purché sia prevista la presenza di almeno 1 rappresentante di ogni corso di studio e di dottorato incardinati sul Dipartimento, secondo modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; tali rappresentanti durano in carica due anni accademici e il mandato è rinnovabile una sola volta;
    4. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento; tali rappresentanti durano in carica tre anni e il mandato è rinnovabile una sola volta;
    5. un rappresentante degli assegnisti di ricerca, il cui mandato ha durata corrispondente a quella dell’assegno di ricerca.
  2. Le modalità di partecipazione alle sedute dei componenti del Consiglio di Dipartimento sono fissate dall’art. 22 comma 5.

Art. 13 – Direttore del Dipartimento

  1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta.
  2. Il Direttore:
    1. ha la rappresentanza del Dipartimento;
    2. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
    3. cura l’esecuzione dei relativi deliberati;
    4. è responsabile dell’osservanza nell’ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
    5. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
    6. In particolare, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, provvede a:
      1. tenere i rapporti con gli Organi accademici;
      2. stabilire i criteri per l’utilizzazione di aule e attrezzature didattiche;
      3. proporre l’organizzazione eventuale di centri e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti o Istituti italiani o stranieri, con altri Enti scientifici, nonché predisporre i necessari strumenti organizzativi ed eventuali convenzioni tra l’Università e gli Enti interessati;
      4. ordinare strumenti, materiali e quanto serve per il buon funzionamento del Dipartimento;
      5. stabilire i criteri per l’utilizzazione del personale tecnico amministrativo, nonché delle risorse finanziarie logistiche e strumentali destinate alle attività istituzionali del dipartimento.
      6. Il Direttore può adottare, per necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio, che sottopone alla ratifica del Consiglio in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive.
      7. Il Direttore designa fra i professori un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 14 – Giunta del Dipartimento

  1. La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. Svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio. In caso di necessità e urgenza può adottare delibere di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.
  2. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato, fatta eccezione per le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori e per l’attribuzione dei carichi didattici ai professori e ai ricercatori.
  3. La Giunta, in particolare:
    1. delibera sulle questioni di gestione corrente e sulle questioni per cui ha ricevuto delega dal Consiglio;
    2. coadiuva il Direttore nella complessiva gestione del Dipartimento, compresa quella relativa al personale tecnico amministrativo;
    3. formula proposte al Consiglio di Dipartimento, sentito il parere delle eventuali Commissioni istruttorie del Dipartimento, sulla richiesta d’indizione di bandi di concorso per assegni di ricerca, sulla richiesta di risorse per l’attivazione di procedimenti di chiamata di professori e ricercatori e sulla proposta di chiamata;
    4. sottopone al Consiglio di Dipartimento il Piano triennale di sviluppo e programmazione di cui al § 5;
    5. predispone annualmente, sentito il parere delle eventuali Commissioni istruttorie e sulla base del Piano triennale di sviluppo e programmazione, la valutazione dei risultati raggiunti da sottoporre all’approvazione del

Consiglio di Dipartimento;

  1. propone al Consiglio di Dipartimento la ripartizione dei fondi da destinare alle attività nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio, necessari per il funzionamento e per i servizi correlati;
  2. delibera il sostegno e i finanziamenti di convegni scientifici, seminari, meetings, nel rispetto dei vincoli di legge;
  3. sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte di utilizzazione degli spazi assegnati al Dipartimento.
  4. Procede all’autovalutazione delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento.
  5. La Giunta è composta dal Direttore, dal Segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante, dal Vice Direttore con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti e da un numero di componenti eletti fra il personale docente, pari al 15% dei professori e ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento. In ogni caso la giunta è composta di almeno tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, oltre che dal Direttore. Qualora il numero di componenti sia superiore, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni di tali rappresentanze.
  6. L’elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai

Professori e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento. L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l’anzianità anagrafica. Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le elezioni sono indette congiuntamente a quelle dal Direttore.

  1. Qualora un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o, nel caso dei membri elettivi, sia assente almeno alla metà delle riunioni di Giunta convocate nel corso di un anno solare, il Direttore, in quest’ultimo caso previa dichiarazione di decadenza, provvede alla nomina del primo dei non eletti nell’ambito della rispettiva componente; in mancanza, indice elezioni suppletive entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
  2. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
  3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. L’ordine del giorno delle riunioni della Giunta deve essere inviato a tutti i componenti via posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà più uno dei componenti della Giunta, in via straordinaria e secondo l’ordine

del giorno presentato dai proponenti. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo.

  1. Le sedute della Giunta sono valide se é presente la metà più uno dei suoi componenti.
  2. Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
  3. Le delibere adottate su temi per i quali la Giunta ha ricevuto apposita delega dal Consiglio sono valide se prese a maggioranza degli aventi diritto.
  4. Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 – Diritti e doveri degli afferenti al Dipartimento

1. Gli organi del Dipartimento esercitano le proprie funzioni rispettando la libertà di ricerca e d’insegnamento garantita ai docenti, assicurando loro e agli aventi titolo a partecipare all’attività di dipartimento il diritto di utilizzare le attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.

Art. 16 – Garanzie

1. Ogni membro del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente, ha diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso del Direttore o del Segretario Amministrativo che riguardino il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria, scientifica e didattica del Dipartimento, fatte salva la necessità di tutelare eventuali esigenze di riservatezza di ricerche in corso.

TITOLO II

ELEZIONI, ELETTORATO, OPERAZIONI DI VOTO

Art. 17 – Elezione del Direttore ed elettorato passivo

  1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. I professori ordinari che svolgono attività in diverso regime d’impegno e che intendono candidarsi a tale carica devono impegnarsi a optare necessariamente per il regime d’impegno a tempo pieno prima della elezione.
  2. Nel caso d’indisponibilità dei professori ordinari, l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori associati a tempo pieno. La dichiarazione d’indisponibilità da parte dei professori ordinari va acquisita agli atti del Dipartimento in occasione della riunione di cui all’art. 8 comma 2.
  3. L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

Art. 18 – Elettorato attivo per l’elezione a Direttore e operazioni di voto

  1. L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti effettivi che fanno parte del Consiglio di Dipartimento alla data delle votazioni per l’elezione del Direttore.
  2. Il Decano dei professori ordinari, non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore, provvede a convocare una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili e fissate le scadenze elettorali.
  3. Le elezioni sono indette dal Decano dei professori ordinari che provvede a inviare l’avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, almeno quindici giorni prima della prima data fissata per le elezioni. Ciascuna votazione si svolge almeno in una giornata e le operazioni di spoglio sono immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine per la convocazione del corpo elettorale è ridotto a sette giorni.
  4. La Commissione elettorale è nominata dal Decano dei professori ordinari ed è formata da tre membri del Dipartimento stesso aventi diritto all’elettorato attivo, di cui almeno un professore e un ricercatore. Il professore di ruolo più anziano facente parte della commissione presiede le sedute e uno degli altri membri svolge le funzioni di segretario.
  5. La votazione si svolge con voto segreto. Ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto.
  6. Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione.
  7. La Commissione elettorale redige apposito verbale e lo trasmette tempestivamente agli organi competenti. La stessa Commissione cura l’inserimento immediato del verbale agli atti del Dipartimento, con allegate tutte le schede e ogni altra documentazione utile.
  8. In caso di parità di voti riportati, ove non diversamente specificato dalle norme di legge, prevale la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
  9. Nel caso di dimissioni del Direttore o di cessazione per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari di ruolo indice le elezioni entro trenta giorni dall’evento.
  10. Durante questo periodo, laddove possibile, il Direttore uscente rimane in carica per l’amministrazione ordinaria fino alla nomina del nuovo Direttore. In caso d’indisponibilità del Direttore, le sue funzioni per l’amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicedirettore.
  11. In prima applicazione del presente Regolamento, fanno altresì parte dell’elettorato attivo:
    1. i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà iscritti ai Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento;
    2. le unità di personale tecnico amministrativo che, assegnate al Dipartimento, rivestivano in precedenza la carica di rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Dipartimento di provenienza. Qualora il numero di tali unità superi la percentuale del 10 % di cui alla lett. d) del precedente art. 4 comma 1, prevale la maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
  12. La mancanza di una o più rappresentanze non inficia la valida costituzione dell’organo elettorale.

Art. 19 – Carica di Direttore, incompatibilità e divieti

  1. La carica di Direttore non può confliggere con quanto previsto dal Codice etico dell’Ateneo ed è incompatibile con quella di:
    1. Rettore;
    2. Componente del Consiglio di Amministrazione;
    3. Presidente del Consiglio di Scuola;
    4. Direttore di Centri;
    5. Direttore o Presidente di Scuole di Specializzazione.
    6. Non può essere nominato Direttore il professore che rivesta o abbia rivestito negli ultimi due anni ruoli o cariche in partiti politici o che abbia avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni così come previsto dal comma 1bis dall’art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

TITOLO III

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. NUMERO LEGALE E VOTAZIONI

Art. 20 – Numero legale

  1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore che formula l’ordine del giorno.
  2. Il quorum costitutivo s’intende raggiunto alla presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti.
  3. La validità delle sedute è constatata dal Direttore all’inizio delle stesse. Se entro 30’ minuti dall’ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Direttore può rinviarla di un’ora. In alternativa, la seduta è dichiarata deserta ed è riconvocata. In quest’ultimo caso il Consiglio s’intende convocato senz’altro, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno seguente non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta dichiarata deserta. Laddove anche in questo caso la seduta vada deserta, il Direttore provvederà a successiva convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi.
  4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta stessa.
  5. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati come presenti.
  6. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo componente.
  7. Per verificare se la seduta è in numero legale, ovvero abbia raggiunto il quorum costitutivo, il Direttore dispone l’appello.

Art. 21 – Votazioni

  1. I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano.
  2. Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, il voto palese può essere espresso con votazione nominale. Qualora ne faccia richiesta un terzo dei votanti ed in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si può procedere allo scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda.
  3. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici ove disponibili.
  4. L’espressione di voto è limitata:
  5. per le questioni riguardanti i professori ordinari ai soli appartenenti alla medesima categoria che afferiscono al

Dipartimento;

  1. per le questioni riguardanti i professori associati, ai soli professori di ruolo che afferiscono al Dipartimento;
  2. per le questioni riguardanti i ricercatori, ai professori di ruolo e ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
    1. Il Direttore può annullare la votazione in caso di accertate irregolarità e disporre che sia immediatamente ripetuta.
    2. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. FUNZIONAMENTO

Art. 22 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio

  1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore che ne prepara l’ordine del giorno, secondo quanto previsto dall’art. 13.
  2. Il Direttore presiede il Consiglio e ne dirige la discussione. Svolge le funzioni di segretario dell’Organo consigliare il Segretario Amministrativo del Dipartimento.
  3. Il Consiglio nelle previste composizioni può decidere a maggioranza assoluta dei presenti l’inversione tra i diversi punti dell’ordine del giorno della seduta.
  4. In caso di assenza del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo.
  5. La convocazione può essere effettuata, in via straordinaria e con ordine del giorno preparato dai proponenti, anche su richiesta di un terzo dei membri della Giunta o di un terzo dei membri del Consiglio.
  6. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce obbligo per tutti i componenti dello stesso. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati. Sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione.
  7. Per essere considerate giustificate le assenze devono essere motivate per iscritto. La giustificazione deve pervenire alla segreteria della Dipartimento, anche per posta elettronica, entro l’orario d’inizio della seduta e deve indicare il motivo specifico dell’assenza.
  8. Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Amministrativo del Dipartimento. I verbali sono, di norma, approvati nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all’approvazione seduta stante.
  9. Il Consiglio può decidere di porre un limite temporale alla durata di ciascun intervento.
  10. Nel caso in cui il Dipartimento non disponga del numero di Docenti necessari per garantire la sostenibilità didattica in termini di requisiti minimi stabiliti dal Ministero per l’offerta formativa dei corsi di studio in esso incardinati, al fine di dare la possibilità ai docenti in essi impegnati ma afferenti ad altro Dipartimento, di esprimere il loro voto in una sede istituzionale, devono essere altresì costituite le relative Commissioni per il Coordinamento didattico. A esse prendono parte con diritto di voto tutti i professori dell’Ateneo che in tale corso sono incaricati di un insegnamento, i professori a contratto e i ricercatori incaricati di un insegnamento. Fanno parte della Commissione anche i rappresentanti degli studenti del corso di studio eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. Nel caso di Corsi di Laurea e di Corsi di Laurea Magistrali che si pongano in continuità, allo scopo di integrare e armonizzare l’offerta didattica complessiva, il Dipartimento può istituire un’unica Commissione per il Coordinamento didattico composta da tutti i docenti impegnati nella didattica e dai rappresentanti degli studenti. Dette Commissioni si esprimono nel merito delle questioni didattiche che riguardano il corso di studio; in particolare, la Commissione: esamina e propone l’approvazione dei piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; propone la sperimentazione di nuove modalità didattiche; formula proposte e pareri in merito all’Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei Corsi di studio. Tali proposte devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, che potrà modificarle fornendone ampia e puntuale motivazione.

Art. 23 – Ordine del giorno

  1. L’ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Direttore.
  2. L’ordine del giorno deve essere pubblicizzato con la convocazione mediante affissione all’albo del Dipartimento presso la sede del Direttore pro-tempore, via posta elettronica o altri mezzi consentiti almeno cinque giorni prima della seduta salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.
  3. Qualora un quinto dei componenti del Consiglio richieda l’iscrizione di un argomento all’ordine dei giorno, il Direttore lo iscrive alla prima seduta utile.
  4. L’ordine del giorno fissa le materie su cui deliberare e individua la platea degli aventi diritto da convocare.
  5. L’ordine del giorno riporta anche la convocazione d’ufficio della successiva seduta laddove quella prevista per il giorno stabilito non abbia raggiunto il numero legale ai sensi dell’art.9 comma 3.

Art. 24 – Vicedirettore

  1. Il Direttore designa tra i professori ordinari, o in caso d’indisponibilità tra i professori associati, afferenti al Dipartimento un Vicedirettore che ne esercita le funzioni in caso d’impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Di norma, il Vicedirettore cessa dall’ufficio insieme con il Direttore. In caso di anticipata cessazione del Direttore, il vicedirettore resta in carica per garantire l’ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Direttore ai sensi dell’art. 8 comma 9.
  2. In caso di assenza per periodi prolungati e significativi, il Direttore comunica al Consiglio e ai componenti della Giunta il periodo in cui sarà sostituito. Durante tale periodo il Vicedirettore svolge tutte le funzioni del Direttore.
  3. In caso di mancato adempimento a quanto stabilito dal precedente comma 2, il Vicedirettore può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 25 – Segretario di Dipartimento

1. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento, ai sensi dell’art. 29 comma 15 lett. b) dello Statuto, coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo. Ha funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio di Dipartimento, al quale partecipa con voto consultivo; partecipa inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Giunta di Dipartimento.

TITOLO V

DIDATTICA

Art. 26 – Laurea e laurea magistrale

  1. Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Dipartimento gestisce la didattica secondo le modalità di seguito specificate.
  2. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale (nel seguito corsi di studio) sottoponendo allo stesso l’Ordinamento didattico dei corsi, secondo la normativa vigente, purché sia in grado di assicurare la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari (CFU) delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori a esso afferenti. Il Dipartimento può proporre l’attivazione di corsi di studio in deroga a tale soglia, purché adeguatamente motivate e sempre che assicuri la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti. Il calcolo sulla copertura dei CFU caratterizzanti deve essere effettuato con riferimento al valore medio dell’intervallo di CFU allocato per le materie caratterizzanti nell’Ordinamento didattico del corso proposto. Ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità dei corsi di studio, definite dal Ministero. Il corso di studio istituito e attivato dal Consiglio di Amministrazione è incardinato nel Dipartimento.
  3. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione di corsi di studio d’intesa con altri Dipartimenti sottoponendo allo stesso l’Ordinamento didattico dei corsi. In questa ipotesi il corso, una volta istituito e attivato, è gestito dal Dipartimento che assicura il maggior numero di CFU nelle materie caratterizzanti. Il coordinamento di tali corsi di studio si avvale della Scuola secondo quanto previsto dall’art. 29 punto 13 lettera b) dello Statuto.
  4. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un incarico d’insegnamento nel corso di studio. Fa parte della Commissione una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso stesso in numero pari al 10% della componente professori e ricercatori. Tali rappresentanti restano in carica per due anni accademici ovvero fino al conseguimento del titolo e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Alla Commissione per il coordinamento didattico il Consiglio di Dipartimento può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attività didattiche del relativo corso di studio.
  5. Con riferimento ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento, per ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, un Coordinatore tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel corso stesso. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. In caso d’impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.
  6. Il Coordinatore della Commissione per il coordinamento didattico:
  7. promuove e coordina l’attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento; b. convoca e presiede la Commissione;
    1. sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte della Commissione e cura l’esecuzione delle delibere del

Consiglio in materia didattica;

  1. collabora con il Direttore del Dipartimento nei rapporti con il Nucleo di valutazione e per la valutazione dei requisiti dell’offerta formativa;
  2. partecipa alle riunioni della Consulta dei Coordinatori di corso di studio ove istituita presso la Scuola.
  3. La Commissione per il coordinamento didattico, per quanto di sua competenza: a. coordina l’attività didattica;
  4. esamina e propone l’approvazione dei piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; c. sperimenta nuove modalità didattiche;
    1. espleta tutte le funzioni istruttorie e formula proposte e pareri in merito all’Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che devono essere conformi a quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo e che il Coordinatore trasmette per l’approvazione al Consiglio di

Dipartimento;

  1. individua le necessità didattiche che il Coordinatore trasmette al Consiglio di Dipartimento;
  2. elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette al

Nucleo di Valutazione e alla Commissione paritetica docenti-studenti;

  1. svolge tutte le altre funzioni in campo didattico a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
  2. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento.
  3. Il Consiglio di Dipartimento approva i Regolamenti didattici e i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle relative Commissioni per il coordinamento didattico e del Consiglio della Scuola.
  4. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art 27 – Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, e il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

Art. 28 – Commissione paritetica docenti-studenti

  1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell’art. 31 dello Statuto. La Commissione è composta da quattro professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da quattro studenti, di cui un dottorando.
  2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell’ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
  3. Svolge le funzioni di Presidente un professore componente della Commissione designato dal Consiglio di Dipartimento.
  4. Partecipa alle riunioni della Commissione, il Segretario amministrativo del Dipartimento o un suo delegato, in qualità di segretario verbalizzante.
  5. I compiti della Commissione sono stabiliti dall’art. 31 dello Statuto e i risultati delle sue attività costituiscono la fonte dei report per il Nucleo di Valutazione.
  6. La Commissione, inoltre, riporta annualmente i risultati della propria attività al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento, alle Commissioni dei corsi di studio e ai Collegi dei corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento.

Art. 29 – Comitato Etico

  1. Nelle more dell’istituzione del Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica di cui al comma 17 dell’art. 30 dello Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 1660 del 15/5/2012 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate(DiSBA) è operante il Comitato Etico per le attività Biomediche “Carlo Romano” ( C.E. ) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
  2. Le attività amministrative del C.E. sono affidate al Segretario del DiSBA. In particolare, questi:

–       partecipa in proprio o per delega alle riunioni del C.E. in qualità di Segretario verbalizzante redigendo i verbali delle sedute e rilasciando copie ed estratti; allo stesso compete, se contemplato dalla normativa di riferimento, quanto previsto circa le attività di partecipazione e di relazionamento per i componenti del C.E.;

–       cura i rapporti con gli Uffici dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo e con l’AOU Federico II per le materie inerenti alle attività del C.E.;

–       si avvale della collaborazione dell’Ufficio di Segreteria del C.E.;

–       cura, d’intesa con il Presidente del C.E., la gestione delle risorse finanziarie provenienti dai versamenti effettuati dal promotori per le richieste di parere etico sui protocolli sperimentali e degli eventuali contributi di Enti pubblici e privati previa verifica da parte del C.E. della congruenza degli stessi con le sue finalità.

  1. La gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie del C.E. è affidata al DiSBA, che vi provvede secondo quanto previsto dal Titolo II del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo e dagli articoli 6 e 7 del Regolamento del Comitato Etico. In proposito, il DiSBA predispone nel Bilancio un’apposita voce nella Sezione delle Entrate (ricavi) ove confluiscono tutti i versamenti effettuati da terzi per le attività del C.E., ed una voce nella Sezione delle Uscite (costi) nella quale sono annotate le spese richieste dal C.E..
  2. La destinazione dei fondi viene deliberata dal C.E., su proposta del suo Presidente, all’atto della redazione di un programma di utilizzo delle risorse conseguibili nell’anno solare. Tale programma è trasmesso alla Segreteria amministrativa del DiSBA per i conseguenti provvedimenti competenza.
  3. Il C.E. può assumere obbligazioni nei confronti di terzi attraverso il Dipartimento ove sussista la corrispondente copertura finanziaria.
  4. Fino alla emanazione del Regolamento del Centro di Bioetica per la Sperimentazione biomedica, al quale afferisce il C.E., l’attività di quest’ultimo è svolta in base al Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita nella seduta del 21/3/2002 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto, si rinvia allo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e ai vigenti Regolamenti di Ateneo.


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